AI Act per aziende e PMI: obblighi, rischi e come prepararsi

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L’intelligenza artificiale è già entrata nelle attività quotidiane di molte imprese: viene utilizzata per creare testi, generare immagini, analizzare documenti, sintetizzare riunioni e automatizzare operazioni.

Spesso, però, questi strumenti vengono adottati senza regole interne precise, con account personali e senza una piena consapevolezza dei dati inseriti o delle condizioni applicate dai fornitori.

È in questo scenario che l’AI Act per aziende assume un’importanza concreta. Il regolamento europeo non interessa soltanto le grandi società tecnologiche che sviluppano modelli di intelligenza artificiale. Può riguardare anche PMI, professionisti, agenzie ed enti che utilizzano sistemi AI nello svolgimento della propria attività.

Il riferimento normativo è il Regolamento UE 2024/1689, conosciuto come Artificial Intelligence Act. La disciplina stabilisce regole armonizzate per lo sviluppo, la commercializzazione e l’utilizzo dei sistemi AI nell’Unione europea, con l’obiettivo di favorire un’intelligenza artificiale affidabile e tutelare salute, sicurezza e diritti fondamentali.

Per un’impresa non basta quindi chiedersi se venga utilizzata l’intelligenza artificiale. Bisogna capire quali strumenti vengono impiegati, da chi, con quali dati, per quale finalità e con quali possibili conseguenze sulle persone.

Nei prossimi paragrafi vedremo come funziona l’AI Act, perché può riguardare anche chi utilizza ChatGPT, quali sono i principali livelli di rischio e quali misure organizzative possono adottare le aziende.

“Possiamo vedere solo per un breve tratto davanti a noi, ma possiamo vedere che c’è molto da fare.”
— Alan Turing, Computing Machinery and Intelligence

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Che cos’è l’AI Act e perché cambia l’utilizzo dell’intelligenza artificiale

L’AI Act è la normativa europea che disciplina l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale. È entrato in vigore il 1° agosto 2024 ed è diventato generalmente applicabile il 2 agosto 2026, con alcune disposizioni entrate in applicazione in date precedenti e altre soggette a tempistiche specifiche.

Il regolamento non vieta in modo generale l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Introduce invece un approccio proporzionato ai possibili rischi.

Un filtro antispam, un generatore di bozze e un sistema utilizzato per selezionare candidati non producono le stesse conseguenze. Per questo motivo non devono essere trattati nello stesso modo.

Per valutare un sistema occorre considerare soprattutto:

  • la finalità per cui viene utilizzato;
  • il contesto nel quale opera;
  • i dati ricevuti e prodotti;
  • il grado di autonomia;
  • le persone coinvolte;
  • le possibili conseguenze degli output.


Lo stesso modello generativo può essere impiegato per suggerire un titolo pubblicitario oppure per analizzare curriculum. Nel primo caso l’impatto può essere contenuto; nel secondo possono essere coinvolti diritti, opportunità professionali e rischi di discriminazione.

Il nome del software non è quindi sufficiente per classificare un utilizzo. Sapere che un’azienda usa ChatGPT, Gemini, Copilot o un altro assistente non permette, da solo, di stabilire quali obblighi siano applicabili.

AI Act e GDPR non sono la stessa normativa

L’AI Act viene talvolta definito il “GDPR dell’intelligenza artificiale”. Il paragone può far comprendere l’importanza della normativa, ma è tecnicamente impreciso.

Il GDPR disciplina il trattamento dei dati personali. L’AI Act regola invece lo sviluppo e l’utilizzo di determinati sistemi e modelli di intelligenza artificiale.

Le due normative possono applicarsi contemporaneamente.

Un chatbot inserito nel sito aziendale potrebbe essere interessato:

  • dall’AI Act, per gli obblighi di trasparenza;
  • dal GDPR, se raccoglie dati personali;
  • dalle norme a tutela dei consumatori;
  • dal diritto d’autore, se genera contenuti;
  • dagli obblighi contrattuali dell’impresa.


L’adeguamento non può quindi essere affrontato come un singolo adempimento isolato. Serve una valutazione complessiva del processo nel quale l’AI viene utilizzata.

Perché l’AI Act per aziende riguarda anche PMI e professionisti

Una delle convinzioni più diffuse è che l’AI Act interessi esclusivamente le aziende che sviluppano algoritmi. In realtà, il regolamento individua diversi soggetti, tra cui fornitori, deployer, importatori, distributori e produttori di prodotti nei quali vengono integrati sistemi AI.

La maggior parte delle PMI sarà soprattutto un deployer, cioè un soggetto che utilizza un sistema AI sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale.

Un’impresa può quindi rientrare nell’ambito dell’AI Act per aziende anche quando utilizza una soluzione realizzata e commercializzata da un fornitore esterno.

Tra gli utilizzi professionali più comuni troviamo:

  • assistenti per testi, email e presentazioni;
  • generatori di immagini e video;
  • chatbot per siti ed e-commerce;
  • trascrizione e sintesi delle riunioni;
  • automazioni collegate a CRM;
  • classificazione delle richieste dei clienti;
  • personalizzazione delle comunicazioni;
  • analisi dei curriculum;
  • lead scoring;
  • moderazione dei contenuti;
  • customer care automatizzato;
  • analisi di documenti e dati.


Non tutte queste attività presentano lo stesso livello di rischio. Utilizzare l’AI per migliorare una descrizione prodotto è molto diverso dall’impiegarla per eliminare automaticamente un candidato da una selezione.

La guida AIPIA dedicata all’AI Act evidenzia l’importanza di conoscere i sistemi utilizzati, individuare i possibili rischi e sviluppare competenze adeguate all’interno dell’organizzazione. Le date e gli obblighi specifici devono però essere verificati sul testo normativo e sulle fonti ufficiali europee, perché alcune indicazioni contenute nella pagina AIPIA risultano precedenti agli aggiornamenti del 2026.

AI Act per aziende: come distinguere provider e deployer

Il provider, definito “fornitore” nella versione italiana del regolamento, è il soggetto che sviluppa un sistema o un modello AI, oppure lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio.

Il deployer è invece il soggetto che utilizza un sistema AI sotto la propria autorità, salvo gli utilizzi personali e non professionali.

Una PMI che usa un assistente generativo per scrivere email sarà normalmente un deployer. La situazione può però cambiare quando l’impresa:

  • commercializza una soluzione con il proprio marchio;
  • modifica sostanzialmente un sistema;
  • cambia la finalità prevista dal fornitore;
  • integra l’AI in un proprio prodotto;
  • sviluppa una piattaforma destinata ai clienti.


Il deployer non assume automaticamente tutte le responsabilità tecniche del provider, ma deve governare il proprio utilizzo del sistema.

Dovrebbe quindi conoscere:

  • la finalità per cui lo strumento viene usato;
  • le persone autorizzate ad accedervi;
  • i dati che possono essere inseriti;
  • le istruzioni del fornitore;
  • il livello di controllo umano necessario;
  • le procedure da seguire in caso di errore.

I livelli di rischio previsti dall’AI Act

L’AI Act segue un modello basato sul rischio. In termini divulgativi, è possibile distinguere tra pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, sistemi soggetti a trasparenza e applicazioni con rischio più limitato.

La classificazione non dipende soltanto dalla tecnologia utilizzata, ma dalla finalità e dal contesto concreto.

Pratiche AI vietate

Le disposizioni sulle pratiche vietate si applicano dal 2 febbraio 2025. La Commissione europea riassume nove categorie di utilizzi vietati, tra cui manipolazione dannosa, sfruttamento delle vulnerabilità, social scoring, alcune valutazioni del rischio criminale e specifici impieghi della biometria.

Rientrano tra gli ambiti regolati:

  • tecniche manipolative o ingannevoli capaci di causare danni significativi;
  • sfruttamento delle vulnerabilità di determinate persone;
  • specifiche forme di social scoring;
  • raccolta indiscriminata di immagini per creare banche dati di riconoscimento facciale;
  • riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti scolastici, salvo eccezioni;
  • determinate forme di categorizzazione biometrica;
  • alcuni utilizzi dell’identificazione biometrica remota.


Per molte PMI questi scenari possono sembrare lontani. È comunque necessario prestare attenzione ai software che promettono di valutare emozioni, personalità, affidabilità o comportamento di lavoratori e candidati.

Sistemi AI ad alto rischio

I sistemi ad alto rischio possono incidere in modo significativo sulla sicurezza, sui diritti o sulle opportunità delle persone.

Tra gli ambiti più rilevanti rientrano:

  • selezione e gestione dei lavoratori;
  • istruzione;
  • accesso a servizi essenziali;
  • affidabilità creditizia;
  • biometria;
  • infrastrutture critiche;
  • giustizia;
  • migrazione e controllo delle frontiere.


Un software non diventa ad alto rischio semplicemente perché utilizza un modello avanzato. Bisogna verificare la funzione svolta e le condizioni stabilite dal regolamento.

Un assistente utilizzato per correggere un annuncio di lavoro non equivale a un sistema che assegna punteggi ai candidati. Nel secondo caso possono diventare necessari requisiti più rigorosi relativi a gestione del rischio, documentazione, dati, tracciabilità e supervisione umana.

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Sistemi con rischio limitato o minimo

Molti strumenti di uso comune possono presentare un rischio più contenuto:

  • filtri antispam;
  • correttori ortografici;
  • strumenti di produttività;
  • generatori di bozze;
  • classificazioni documentali non sensibili;
  • assistenti creativi sottoposti a revisione.


Rischio minimo non significa assenza di responsabilità. Restano rilevanti la privacy, la riservatezza, la sicurezza informatica, il copyright, la correttezza delle informazioni e la reputazione dell’impresa.

Scadenze dell’AI Act aggiornate al 2026

L’applicazione progressiva del regolamento ha prodotto numerose timeline, alcune delle quali non sono più aggiornate.

DataPrincipale passaggio
1° agosto 2024Entrata in vigore dell’AI Act
2 febbraio 2025Applicazione delle pratiche vietate e delle disposizioni sull’AI literacy
2 agosto 2025Applicazione delle regole di governance e delle disposizioni sui modelli AI per finalità generali
27 luglio 2026Entrata in vigore dell’AI Omnibus
2 agosto 2026Applicazione generale del regolamento e degli obblighi di trasparenza dell’articolo 50
Scadenze successiveTempistiche differite per alcune categorie di sistemi ad alto rischio

L’AI Omnibus, entrato in vigore il 27 luglio 2026, ha modificato alcuni aspetti applicativi e introdotto semplificazioni, comprese estensioni delle tempistiche per determinati adempimenti.

Per questo motivo, una timeline pubblicata nel 2024 o nel 2025 non dovrebbe essere utilizzata senza un controllo sulle fonti aggiornate.

Le informazioni riportate in questo articolo hanno carattere divulgativo e non sostituiscono una valutazione legale o tecnica riferita a un sistema specifico.

Chatbot e obblighi di trasparenza

Gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 si applicano dal 2 agosto 2026. La Commissione ha pubblicato apposite linee guida il 20 luglio 2026 per aiutare provider e deployer a interpretare queste disposizioni.

Quando una persona interagisce direttamente con un sistema AI, deve essere informata del fatto che sta comunicando con un’intelligenza artificiale, salvo che ciò risulti già evidente per una persona ragionevolmente informata e attenta.

Un chatbot aziendale non dovrebbe quindi essere progettato per far credere all’utente di parlare con un operatore umano.

L’informazione dovrebbe essere:

  • visibile;
  • comprensibile;
  • fornita all’inizio dell’interazione;
  • adeguata al dispositivo utilizzato;
  • separata da testi legali difficili da trovare.


Una dicitura come “Assistente virtuale basato su intelligenza artificiale” può essere più trasparente di una fotografia e un’identità costruite per simulare una persona reale.

L’etichetta non risolve però tutti i problemi. L’impresa deve verificare anche quali informazioni vengono raccolte, dove sono conservate, se vengono trasferite a un CRM, quando interviene un operatore e come vengono gestite risposte sbagliate.

Contenuti generati con l’AI, deepfake ed etichettatura

L’articolo 50 disciplina anche la riconoscibilità di determinati contenuti sintetici o manipolati.

I provider di sistemi che generano contenuti audio, immagini, video o testi devono adottare soluzioni tecniche affinché gli output siano marcati, nei casi previsti, in un formato leggibile dalle macchine.

I deployer devono invece rendere noto quando determinate immagini, registrazioni o video costituiscono deepfake. Un obbligo specifico riguarda inoltre alcuni testi generati o manipolati con l’AI e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse generale. Sono previste eccezioni, tra cui i contenuti sottoposti a revisione umana o controllo editoriale quando una persona mantiene la responsabilità della pubblicazione.

La Commissione europea ha pubblicato un codice di buone pratiche sulla marcatura e sull’etichettatura dei contenuti generati dall’AI. Il codice costituisce uno strumento volontario di supporto alla conformità, mentre gli obblighi stabiliti dal regolamento restano vincolanti.

Non ogni intervento dell’intelligenza artificiale deve essere trattato allo stesso modo. Occorre distinguere tra:

  • correzione grammaticale;
  • suggerimento di un titolo;
  • creazione di una prima bozza;
  • generazione integrale del contenuto;
  • modifica significativa di immagini o video;
  • simulazione realistica di una persona;
  • pubblicazione di testi su temi di interesse pubblico.


Per marketing e comunicazione è quindi utile predisporre un workflow che stabilisca quando l’AI può essere utilizzata, chi deve controllare l’output e quando inserire un’informazione per il pubblico.

AI Act, GDPR e dati inseriti nei prompt

L’utilizzo di sistemi generativi può comportare il trattamento di dati personali e informazioni riservate.

Un dipendente potrebbe inserire in un prompt:

  • nomi di clienti;
  • indirizzi email;
  • curriculum;
  • contratti;
  • registrazioni di riunioni;
  • reclami;
  • dati economici;
  • informazioni sanitarie;
  • documenti aziendali.


Il fatto che un’applicazione sia facilmente accessibile non autorizza l’inserimento di qualsiasi dato.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha affrontato più volte i rapporti tra sistemi generativi, dati di input, addestramento e protezione delle persone.

Prima di utilizzare un sistema AI con dati personali, l’azienda dovrebbe verificare:

  • finalità e base giuridica;
  • necessità dell’inserimento;
  • tipologia dei dati;
  • ruolo del fornitore;
  • conservazione delle conversazioni;
  • possibile utilizzo per l’addestramento;
  • trasferimenti internazionali;
  • misure di sicurezza;
  • presenza di profilazione;
  • diritti delle persone coinvolte.


Particolare cautela è necessaria quando l’AI contribuisce a decisioni capaci di incidere significativamente su candidati, lavoratori, clienti o utenti.

AI e copyright: quali controlli effettuare

L’AI Act non sostituisce la normativa sul diritto d’autore.

Quando un’impresa utilizza strumenti generativi dovrebbe verificare:

  1. se dispone dei diritti necessari per caricare testi, fotografie, loghi o documenti;
  2. quali diritti e limitazioni sono previsti dalle condizioni del fornitore;
  3. se l’output contiene elementi simili a opere, marchi o persone esistenti;
  4. se il risultato può essere utilizzato commercialmente;
  5. se citazioni, dati e fonti sono reali.


Un contenuto generato può includere informazioni inventate, riferimenti inesistenti o elementi protetti. Per questo motivo, gli output destinati al pubblico o ai clienti devono essere sottoposti a una revisione umana adeguata.

AI literacy: perché le competenze sono necessarie

L’articolo 4 dell’AI Act stabilisce che provider e deployer adottino misure per garantire, nella misura del possibile, un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di AI del personale e delle altre persone che utilizzano sistemi AI per loro conto.

La valutazione deve tenere conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, dell’istruzione, della formazione, del contesto d’uso e delle persone sulle quali il sistema viene utilizzato.

L’AI literacy non coincide con la sola capacità di scrivere prompt. Può comprendere:

  • funzionamento generale dei sistemi AI;
  • limiti e allucinazioni;
  • verifica degli output;
  • protezione dei dati;
  • informazioni riservate;
  • copyright;
  • bias e discriminazioni;
  • trasparenza;
  • supervisione umana;
  • procedure interne;
  • gestione di errori e incidenti.


La preparazione deve essere proporzionata al ruolo. Chi utilizza l’AI per generare bozze non deve necessariamente possedere le stesse competenze di chi configura un sistema destinato a valutare lavoratori o candidati.

Formazione e approfondimenti sull’AI per accompagnare le imprese

Comprendere l’AI Act non significa limitarsi a conoscere alcune scadenze o definizioni normative. Per utilizzare l’intelligenza artificiale in modo consapevole è necessario sviluppare competenze che aiutino titolari, dipendenti e collaboratori a riconoscere i rischi, verificare gli output e adottare comportamenti coerenti con le procedure aziendali.

La formazione può quindi diventare uno degli strumenti con cui l’impresa organizza l’uso dell’AI, insieme all’inventario delle applicazioni, alla definizione degli strumenti autorizzati, alla supervisione umana e alla predisposizione di regole interne. Non esiste però un percorso identico per tutte le organizzazioni: contenuti e livello di approfondimento dovrebbero essere proporzionati ai ruoli coinvolti, alle tecnologie utilizzate e alle conseguenze che gli output possono produrre.

Un team marketing, per esempio, avrà bisogno di approfondire verifica delle fonti, copyright, trasparenza e gestione dei contenuti generati. Chi opera nelle risorse umane dovrà prestare maggiore attenzione a dati personali, bias, discriminazioni e processi decisionali. Titolari e responsabili dovranno invece comprendere gli aspetti legati a governance, fornitori, policy interne e attribuzione delle responsabilità.

Doctor Web Agency sta valutando lo sviluppo di contenuti formativi e risorse di approfondimento dedicate all’utilizzo professionale dell’intelligenza artificiale, con un taglio orientato alle esigenze concrete di imprese, professionisti e team aziendali. Tra le possibili evoluzioni rientra anche la creazione di uno spazio digitale dedicato, nel quale raccogliere materiali, aggiornamenti e contenuti utili per affrontare in modo più strutturato i cambiamenti introdotti dall’AI.

L’obiettivo non è promettere una conformità automatica o sostituire le valutazioni legali e organizzative necessarie, ma offrire strumenti comprensibili per usare l’intelligenza artificiale con maggiore consapevolezza, controllo e continuità.

Dieci errori comuni nell’utilizzo aziendale dell’AI

Le aziende si espongono a rischi soprattutto quando l’intelligenza artificiale viene adottata senza regole condivise.

Gli errori più frequenti sono:

  1. utilizzare account personali per attività aziendali;
  2. inserire dati personali o riservati nei prompt;
  3. pubblicare output senza controllarli;
  4. non conoscere gli strumenti usati dai collaboratori;
  5. delegare decisioni delicate all’AI;
  6. non informare correttamente utenti e clienti;
  7. confondere AI literacy e prompt engineering;
  8. non predisporre una policy interna;
  9. non documentare attività e formazione;
  10. acquistare software senza verificare condizioni e fornitori.


Il problema non è soltanto normativo. Un output sbagliato può causare comunicazioni fuorvianti, reclami, violazioni contrattuali, perdita di fiducia e danni alla reputazione.

Checklist AI Act per aziende e PMI

Un’impresa può iniziare con una verifica organizzativa essenziale:

  • censire tutti gli strumenti AI utilizzati;
  • individuare utenti, reparti e collaboratori;
  • descrivere la finalità di ogni sistema;
  • identificare il ruolo dell’organizzazione;
  • valutare preliminarmente il rischio;
  • mappare i dati inseriti;
  • controllare contratti e fornitori;
  • stabilire gli strumenti autorizzati;
  • predisporre una policy interna;
  • definire la supervisione umana;
  • sviluppare competenze adeguate;
  • documentare attività e procedure;
  • verificare chatbot e contenuti sintetici;
  • predisporre una procedura per gli incidenti;
  • aggiornare periodicamente l’inventario.


Questa checklist non equivale a un audit completo, ma permette di individuare applicazioni non autorizzate, dati esposti e processi privi di controllo.

Tabella riassuntiva sull’AI Act per aziende

ElementoIndicazione operativa
NormativaRegolamento UE 2024/1689
Ruolo frequente delle PMIDeployer o utilizzatore professionale
Metodo di valutazioneFinalità, dati, persone coinvolte e conseguenze
Pratiche vietateDisposizioni applicabili dal 2 febbraio 2025
AI literacyMisure richieste dall’articolo 4
TrasparenzaObblighi dell’articolo 50 applicabili dal 2 agosto 2026
ChatbotL’utente deve sapere quando interagisce con un sistema AI
Contenuti sinteticiAlcuni contenuti richiedono marcatura o informazione
GDPRSi applica quando vengono trattati dati personali
CopyrightDevono essere controllati input, output e licenze
Policy internaDefinisce strumenti, dati, controlli e responsabilità
SupervisioneDeve essere concreta e proporzionata al rischio

Prepararsi all’AI Act significa organizzare l’innovazione

L’AI Act per aziende non deve essere interpretato esclusivamente come un insieme di divieti. Per molte organizzazioni può diventare l’occasione per introdurre un metodo dove oggi esistono strumenti scelti individualmente e processi non coordinati.

Censire le applicazioni, verificare i fornitori, stabilire quali dati possono essere inseriti e assegnare responsabilità permette di ridurre gli errori e utilizzare l’intelligenza artificiale con maggiore continuità.

L’obiettivo non è bloccare l’innovazione, ma creare le condizioni per un impiego più consapevole, trasparente e controllabile.

Doctor Web Agency segue l’evoluzione dell’intelligenza artificiale applicata al marketing, alla comunicazione e ai processi digitali. Sono inoltre in fase di definizione nuovi percorsi dedicati allo sviluppo delle competenze necessarie per utilizzare questi strumenti in ambito professionale.

Contattaci per ricevere informazioni sui servizi digitali e sui prossimi aggiornamenti dedicati all’AI.

FAQ – Domande frequenti

1. Che cos’è l’AI Act?

È il Regolamento UE 2024/1689, che disciplina lo sviluppo, la commercializzazione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nell’Unione europea.

2. L’AI Act riguarda anche le PMI?

Sì. Una PMI può essere coinvolta anche quando utilizza professionalmente un sistema AI sviluppato da un fornitore esterno.

3. Chi utilizza ChatGPT è automaticamente soggetto a obblighi complessi?

Non necessariamente. Gli obblighi dipendono dalla finalità, dai dati trattati, dal contesto e dalle conseguenze dell’utilizzo.

4. Che differenza c’è tra provider e deployer?

Il provider sviluppa o commercializza il sistema con il proprio nome o marchio. Il deployer lo utilizza sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale.

5. Tutti i sistemi AI sono ad alto rischio?

No. Solo i sistemi che rispettano le condizioni previste dal regolamento rientrano nella categoria ad alto rischio.

6. Un chatbot deve dichiarare di essere un’intelligenza artificiale?

Nei casi previsti dall’articolo 50, l’utente deve essere informato che sta interagendo con un sistema AI, salvo che ciò risulti già evidente.

7. Tutti i contenuti generati dall’AI devono essere etichettati?

No. Gli obblighi dipendono dal tipo di contenuto, dal contesto di pubblicazione e dall’eventuale revisione o responsabilità editoriale umana.

8. AI Act e GDPR sono la stessa normativa?

No. L’AI Act disciplina i sistemi AI, mentre il GDPR disciplina il trattamento dei dati personali. Le due normative possono applicarsi contemporaneamente.

9. Che cosa significa AI literacy?

Indica le conoscenze e le competenze necessarie per comprendere il funzionamento, le opportunità, i limiti e i rischi dell’intelligenza artificiale.

10. Qual è il primo passo per preparare l’azienda?

Il primo passo è creare un inventario degli strumenti AI utilizzati, indicando utenti, finalità, dati trattati, fornitori e processi coinvolti.

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Luca-De-Santis - Titolare Doctor Web Agency: Digital strategist - consulente di web marketing - web designer - consulente seo sem

Dott. Luca De Santis

Ciao, il mio nome è Luca De Santis, web masterconsulente SEO e fondatore di Doctor Web Agency, un’agenzia di  comunicazione e web marketing al servizio della piccola e media impresa.

Ho realizzato questo blog per aiutare imprenditori, professionisti, artigiani, commercianti, a sfruttare il web per acquisire nuovi clienti automaticamente.

Amo sviluppare progetti di Web Marketing  per startup, professionisti e PMI sin dalla realizzazione del logo per poi sviluppare la presenza nel mondo del web. E di questo, con la passione e l’esperienza, ne ho fatto la mia attività lavorativa principale che oggi svolgo insieme al mio team di collaboratori.

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